Art. 4.
(Monitoraggio del trasporto delle merci pericolose).

      1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2, il Ministero dei trasporti attribuisce al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il compito di redigere un rapporto, a mero scopo conoscitivo, sull'evoluzione del settore del trasporto di cose per conto terzi, soprattutto in riferimento alla globalizzazione dei mercati.
      2. Il Comitato di cui al comma 1 è altresì incaricato di redigere e mantenere aggiornato un rapporto conoscitivo specifico sullo stato e sull'evoluzione del settore del trasporto delle merci pericolose.
      3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma 2, il Comitato si avvale della collaborazione delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza, prevenzione e interventi di emergenza, allo scopo di effettuare riscontri sulle dichiarazioni delle imprese interpellate in ordine ai seguenti temi: ambiti territoriali di attività delle imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose; tipologia e caratteristiche delle merci pericolose trasportate; classificazione di quantità del suddetto trasporto con riferimento particolare alle materie liquide infiammabili e a materie pericolose di altra natura, quali oggetti pericolosi, gas compressi, liquefatti o disciolti, materie tossiche, esplosivi e armamenti.
      4. La vigilanza e il controllo sulla realizzazione del rapporto previsto dal comma 2 sono esercitati dal Ministero dei trasporti.

 

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      5. Annualmente, la sintesi dei risultati del rapporto previsto dal comma 2 è inviata, unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, alla competente direzione generale del Ministero dei trasporti ed a cura di questa è resa pubblica e trasmessa al Parlamento, alle amministrazioni dello Stato e alle regioni, nonché agli enti locali interessati al transito delle merci di cui al comma 3.
      6. Annualmente, il Ministero dei trasporti indìce una conferenza di valutazione dei risultati evidenziati dal rapporto previsto dal comma 2 e promuove l'adozione delle misure urgenti di prevenzione e di intervento ritenute necessarie.
      7. Alla conferenza di cui al comma 6 sono invitati i soggetti responsabili della gestione delle infrastrutture e dei servizi, anche a livello regionale e locale, interessati alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose.